Titolo II›Capo I
Art. 26
Sanzioni pecuniarie disciplinari
In vigore dal 1 ott 1941
Le somme dovute per sanzioni pecuniarie disciplinari, o per condanna alla perdita della cauzione o al pagamento della malleveria, à termini della legge penale militare, sono versate alla Cassa delle ammende, secondo i regolamenti militari approvati con decreto Reale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-26