Titolo IICapo I

Art. 23

Vigilanza sui detenuti

In vigore dal 1 ott 1941
Il procuratore militare del Re Imperatore, almeno una, volta al mese, deve recarsi nelle carceri militari preventive della sua circoscrizione per la vigilanza sui detenuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-23

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