Art. 28
Procedimenti per diserzione
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-28
Procedimenti per diserzione
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-28
Durante l'interrogatorio di una persona imputata per diserzione, l'autorità giudiziaria deve compiere uno specifico atto. Se il procedimento deve essere sospeso ai sensi del codice penale militare di guerra, chi interroga ha il dovere di ammonire severamente l'imputato. Tale avvertimento riguarda in particolare le sanzioni penali a cui andrebbe incontro qualora commettesse nuovamente il reato di diserzione.
La norma mira a scoraggiare la recidiva nel reato di diserzione, rendendo consapevole l'imputato delle gravi conseguenze penali in caso di ripetizione della condotta.
Si applica al pubblico ministero, al giudice istruttore e all'imputato in un procedimento per diserzione soggetto a sospensione.
Un militare imputato per diserzione viene sottoposto a interrogatorio davanti al giudice istruttore. Poiché il procedimento deve essere sospeso ai sensi delle norme di guerra, il magistrato, nel corso dell'atto, rivolge formalmente all'indagato un severo avvertimento sui rischi penali legati a un'eventuale diserzione reiterata.
Obbligo per il pubblico ministero o il giudice istruttore di rivolgere all'imputato un severo ammonimento sulle sanzioni penali previste in caso di diserzione reiterata.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.