Titolo II›Capo I
Art. 30
Redazione della sentenza
In vigore dal 1 ott 1941
La minuta della sentenza è presentata dal giudico relatore, entro dieci giorni dalla sua pronuncia, al presidente del tribunale per il visto ed è poi consegnata al cancelliere, il quale, senza ritardo, ne forma l'originale e lo fa sottoscrivere dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-30