Titolo IICapo I

Art. 31

Scarcerazione dell'imputato

In vigore dal 1 ott 1941
Quando una, sentenza di proscioglimento importa la liberazione dell'imputato detenuto, l'ordine di scarcerazione è emesso immediatamente dal pubblico ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-31

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