Titolo IICapo I

Art. 36

Revoca della liberazione condizionale

In vigore dal 1 ott 1941
Se la liberazione condizionale deve essere revocata, si provvede con le forme prescritte dall'articolo 590 del codice di procedura penale. Il procuratore militare del Re Imperatore competente per la esecuzione ordina la carcerazione del condannato e informa il procuratore generale militare del Re Imperatore per la designazione dello stabilimento in cui il condannato deve scontare la residua pena.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-36

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