Titolo IICapo I

Art. 40

Non menzione della condanna nei certificato del casellario

In vigore dal 1 ott 1941
Per la concessione del beneficio della non menzione della condanna, à sensi dell'articolo 70 del codice penale militare di pace, il giudice provvede con sentenza, in conformità dell'articolo stesso e dell'articolo 175 del codice penale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-40

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