Titolo IICapo I

Art. 38

Dichiarazione della estinzione del reato per la condotta del condannato

In vigore dal 1 ott 1941
Alla data della cessazione dello stato di guerra, alla dichiarazione di estinzione del reato à sensi dell' del codice penale militare di guerra provvede il tribunale competente per l'esecuzione, con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione, su richiesta del pubblico ministero o del condannato, previo accertamento delle condizioni prevedute dall'articolo suddetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-38

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