Capo CAPO
Art. 42
Uffici giudiziari, magistrati militari e funzionari di cancelleria o segreteria
In vigore dal 1 ott 1941
Quando, nelle disposizioni di leggi non abrogate dai codici penali militari, sono indicati uffici giudiziari militari o magistrati militari o funzionari di cancelleria o segreteria con denominazioni diverse da quelle adottate nei codici suddetti, a essi corrispondono gli uffici giudiziari o i magistrati o i funzionari di cancelleria o segreteria, ai quali i nuovi codici attribuiscono funzioni corrispondenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-42