Capo CAPO
Art. 46
Imputato
In vigore dal 1 ott 1941
Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali è menzionato l'inquisito, l'imputato o l'accusato, con riferimento ai procedimenti penali militari, si intende che sia indicato l'imputato à termini dei codici penali militari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-46