Capo III

Art. 49

Proroga di termini

In vigore dal 1 ott 1941
I termini stabiliti a pena di decadenza che scadono dal 20 settembre 1941-XIX al 10 ottobre 1941-XIX sono prorogati di cinque giorni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-49

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