Capo III
Art. 53
Impugnazioni
In vigore dal 1 ott 1941
Le facoltà e le condizioni per impugnare i provvedimenti del giudice emessi sotto l'impero delle leggi processuali militari abrogate sono regolate dalle leggi stesse.
Se alla data del 1° ottobre 1941-XIX non è scaduto il termine ordinario di impugnazione, si osserva il termine stabilito dai nuovi codici penali militari, in quanto sia più favorevole all'imputato.
La stessa disposizione si applica per il termine di impugnazione prorogato a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-53