Capo III
Art. 56
Esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte
In vigore dal 1 ott 1941
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(Esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte).
o di condanna che importa la degradazione).
Fino a quando non siano stati emanati i regolamenti militari indicati negli del codice penale militare di pace, si applicano, per la esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte o di condanna che importa la degradazione, le norme e le istruzioni attualmente vigenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-56