Capo III
Art. 55
Esecuzione delle sentenze, in generale
In vigore dal 1 ott 1941
Alla esecuzione delle sentenze si provvede nelle forme e nei modi stabiliti dai nuovi codici penali militari, anche per le sentenze pronunciate anteriormente alla loro attuazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-55