Capo III

Art. 54

Contumacia

In vigore dal 1 ott 1941
Le sentenze soggette a purgazione della contumacia à termini degli articoli 517 dell'abrogato codice penale per l'esercito e 552 dell'abrogato codice penale militare marittimo, e delle successive modificazioni, continuano a essere sottoposte a purgazione; osservate, per il procedimento successivo, le disposizioni dei nuovi codici penali militari.
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