Capo III

Art. 57

Disposizioni regolamentari e disposizioni per l'attuazione dell'ordinamento giudiziario militare

In vigore dal 1 ott 1941
Con altri decreti Reali, saranno emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione e per la esecuzione dei codici penali militari di pace e di guerra, nonché le disposizioni per la graduale attuazione dell'ordinamento giudiziario militare. Fino a quando non sarà, provveduto alla emanazione del regolamento giudiziario militare, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-57

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