Titolo II›Capo I
Art. 25
Interrogatorio dell'imputato
In vigore dal 1 ott 1941
Nei preliminari dell'interrogatorio dell'imputato a norma dell'articolo 366 del codice di procedura penale, il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato a dichiarare se ha un soprannome o un pseudonimo, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue condizioni di vita individuale, famigliare o morale, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali, se ha riportato condanne nello Stato o all'estero, se esercita o ha esercitato pubblici uffici o servizi pubblici, se copre o ha ricoperto cariche pubbliche, se gli sono state conferite dignità o gradi accademici, titoli nobiliari, ovvero decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche. Chiede anche tutte le notizie utili ad accertare la personalità morale dell'imputato; nonché, quando questi è militare, la indicazione dell'arma o del corpo o della nave a cui appartiene e la indicazione del grado.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-25