Titolo II›Capo I
Art. 20
Gratuito patrocinio
In vigore dal 1 ott 1941
Durante il giudizio, l'imputato può essere ammesso al beneficio del patrocinio gratuito con decreto motivato del presidente del tribunale militare. Durante la istruzione, il beneficio può essere conceduto con decreto motivato del giudice istruttore, se si procede con istruzione formale, o del pubblico ministero, se si procede con istruzione sommaria. Il beneficio del gratuito patrocinio si estende alla facoltà, per l'imputato, di farsi desistere nel giudizio da un consulente tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-20