Capo I
Art. 15
Sanzioni civile
In vigore dal 1 ott 1941
Le disposizioni richiamate dai codici penali militari in ordine alle sanzioni civili non si applicano ai fatti commessi anteriormente all'attuazione dei codici stessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-15