Capo I

Art. 17

Misure amministrative di sicurezza

In vigore dal 1 ott 1941
Le disposizioni relative alle misure amministrative di sicurezza, contenute o richiamate nei codici penali militari, non sono applicabili alle persone socialmente pericolose condannate o prosciolte prima dell'attuazione degli stessi codici, ma si applicano anche alle persone socialmente pericolose condannate o prosciolte dopo la detta attuazione per fatti precedentemente commessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-17

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