Capo I
Art. 19
Equiparazione delle Autorità di Governo ai Prefetti
In vigore dal 1 ott 1941
Agli effetti del secondo comma dell'art. 157 del codice penale militare di guerra, sono equiparati ai Prefetti le corrispondenti Autorità di Governo dei possedimenti o di altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, fuori dei confini del Regno.
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