Capo I
Art. 14
Estinzione del reato o della pena
In vigore dal 1 ott 1941
Quando le disposizioni concernenti la estinzione del reato per prescrizione e la estinzione della pena per decorso del tempo, contenute nei codici penali militari abrogati e nei nuovi, sono diverse, si applicano le disposizioni favorevoli al reo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-14