Capo I
Art. 9
Pene accessorie
In vigore dal 1 ott 1941
Le disposizioni dei codici penali militari, concernenti le pene accessorie, sono applicabili anche rispetto alle condanne che si devono pronunciare per fatti commessi prima dell'attuazione dei codici stessi, quando le predette disposizioni siano più favorevoli, procedendosi in ogni caso alla sostituzione preveduta dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-9