Capo I

Art. 9

Pene accessorie

In vigore dal 1 ott 1941
Le disposizioni dei codici penali militari, concernenti le pene accessorie, sono applicabili anche rispetto alle condanne che si devono pronunciare per fatti commessi prima dell'attuazione dei codici stessi, quando le predette disposizioni siano più favorevoli, procedendosi in ogni caso alla sostituzione preveduta dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo