Titolo I›Capo I
Art. 4
Richiamo di disposizioni abrogate
In vigore dal 1 ott 1941
Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali sono richiamati i titoli o le disposizioni di leggi penali abrogate per effetto dei codici penali militari, s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti degli stessi codici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-4