Capo I
Art. 6
Esecuzione delle pene principali
In vigore dal 1 ott 1941
Nella esecuzione delle condanne alla pena del carcere militare, detta pena è sostituita da quella della reclusione militare per eguale durata.
Se è stata inflitta, la destituzione come pena principale, si applicano le disposizioni relative alla rimozione, con gli effetti indicati nel secondo comma dell'.
Se è stata inflitta alcuna delle pene della dimissione, della rimozione dal grado o della sospensione dall'impiego, come pena principale, si applicano le disposizioni relative, rispettivamente, alla rimozione e alla sospensione dal grado o dall'impiego.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-6