Capo I
Art. 7
Esecuzione delle pene accessorie
In vigore dal 1 ott 1941
Nella esecuzione delle condanne a pene accessorie non prevedute dai codici penali militari, si intende sostituita:
1° alla degradazione militare, la degradazione;
2° alla destituzione, la rimozione, con gli effetti indicati nel secondo comma dell';
3° alla dimissione, la rimozione;
4° alla rimozione dal grado inflitta a ufficiali, la rimozione, se la pena principale detentiva è superiore a tre anni, e negli altri casi la sospensione dall'impiego;
5° alla rimozione dal grado, inflitta a sottufficiali, la rimozione, se la pena principale detentiva è superiore a tre anni, e negli altri casi, la sospensione dal grado;
6° alla rimozione dal grado, inflitta a graduati di truppa, la rimozione, se la pena principale detentiva superiore a un anno, e negli altri casi la sospensione dal grado.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-7