Titolo ICapo I

Art. 2

Pene accessorie militari

In vigore dal 1 ott 1941
Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene militari accessorie o comunque restrittive della capacità giuridica, si intende corrispondente: 1° alla degradazione militare, la degradazione; 2° alla destituzione, alla rimozione dal grado e alla dimissione, la rimozione. La rimozione, quando è applicata in sostituzione della destituzione, importa anche la perdita delle decorazioni e la incapacità a qualunque ulteriore servizio militare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-2

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