Titolo I›Capo I
Art. 2
Pene accessorie militari
In vigore dal 1 ott 1941
Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene militari accessorie o comunque restrittive della capacità giuridica, si intende corrispondente:
1° alla degradazione militare, la degradazione;
2° alla destituzione, alla rimozione dal grado e alla dimissione, la rimozione.
La rimozione, quando è applicata in sostituzione della destituzione, importa anche la perdita delle decorazioni e la incapacità a qualunque ulteriore servizio militare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-2