Titolo ICapo I

Art. 3

Aumento e diminuzione per gradi

In vigore dal 1 ott 1941
Quando dalle leggi, dai decreti o dalle convenzioni internazionali è stabilito che una pena militare o una pena detentiva comune, che possa essere inflitta per un reato militare, debba essere aumentata o diminuita per gradi, a un grado corrisponde l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla metà. Se più sono i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si opera per ciascun grado sulla quantità di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo