Titolo I›Capo I
Art. 3
Aumento e diminuzione per gradi
In vigore dal 1 ott 1941
Quando dalle leggi, dai decreti o dalle convenzioni internazionali è stabilito che una pena militare o una pena detentiva comune, che possa essere inflitta per un reato militare, debba essere aumentata o diminuita per gradi, a un grado corrisponde l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla metà. Se più sono i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si opera per ciascun grado sulla quantità di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-3