Titolo I›Capo I
Art. 5
Corpi civili militarmente ordinati
In vigore dal 1 ott 1941
L'applicazione della legge penale militare agli iscritti nei corpi civili militarmente ordinati, per il reato di diserzione qualificata da asportazione di armi da fuoco, s'intende riferita a ogni ipotesi di diserzione, con la quale concorra distrazione di armi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-5