Titolo ICapo I

Art. 1

Ragguaglio di pene

In vigore dal 1 ott 1941
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega al Governo del Re la facoltà di provvedere alla riforma della legislazione penale militare; Visto il R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 303, che approva i testi definitivi del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra; Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, istituita à termini dell' della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per l'Africa, italiana e con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . (Ragguaglio di pene). Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali è stabilita o richiamata la pena del carcere militare, senza indicazione della durata, deve considerarsi per ogni effetto giuridico corrispondente la pena della reclusione militare da due mesi a un anno. Quando è indicata la durata, la reclusione militare si intende sostituita per eguale periodo di tempo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-1

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