Titolo I›Capo I
Art. 1
Ragguaglio di pene
In vigore dal 1 ott 1941
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega al Governo del Re la facoltà di provvedere alla riforma della legislazione penale militare;
Visto il R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 303, che approva i testi definitivi del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra;
Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, istituita à termini dell' della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per l'Africa, italiana e con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
(Ragguaglio di pene).
Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali è stabilita o richiamata la pena del carcere militare, senza indicazione della durata, deve considerarsi per ogni effetto giuridico corrispondente la pena della reclusione militare da due mesi a un anno.
Quando è indicata la durata, la reclusione militare si intende sostituita per eguale periodo di tempo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-1