Capo I
Art. 10
Circostanze del reato
In vigore dal 1 ott 1941
Le disposizioni stabilite o richiamate dal capo secondo, titolo terzo, libro primo del codice penale militare di pace sulle circostanze del reato si applicano anche relativamente ai reati commessi prima dell'attuazione del codice stesso, quando le disposizioni dei nuovi codici siano, nel loro complesso, più favorevoli al reo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-10