Capo I

Art. 13

Infermità psichica sopravvenuta al condannato

In vigore dal 1 ott 1941
La disposizione dell'articolo 148 del codice penale, in relazione all'articolo 62 del codice penale militare di pace, si applica anche a coloro che sono stati condannati don sentenza divenuta irrevocabile prima dell'attuazione dei codici penali militari. Qualora il condannato si trovi già ricoverato in un manicomio giudiziario, la esecuzione della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno dell'attuazione suddetta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-13

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