Capo I

Art. 16

Disposizione generale

In vigore dal 1 ott 1941
Per ogni caso di successione di leggi penali non espressamente regolato dai precedenti articoli, si osservano le disposizioni della legge più favorevole al reo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-16

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