Capo I
Art. 11
Recidiva
In vigore dal 1 ott 1941
Gli effetti giuridici della recidiva già verificatasi prima dell'attuazione dei codici penali militari sono regolati dalle disposizioni dei codici penali militari abrogati.
Per determinare la recidiva e ogni altro effetto penale della condanna diverso dalle pene accessorie, in relazione ai fatti commessi dopo l'attuazione dei codici penali militari, si tiene conto anche delle condanne per reati anteriormente commessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-11