Capo I

Art. 18

Ragguaglio delle pene ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza

In vigore dal 1 ott 1941
Quando, per fatti commessi prima dell'attuazione dei codici penali militari, è applicata, come più favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alle misure di sicurezza è dal codice condizionata alla qualità o quantità della pena, si tiene conto della pena inflitta, o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo al ragguaglio delle pene a norma di questo decreto e del Regio decreto 28 maggio 1931-IX, numero 601.
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