Titolo II›Capo I
Art. 21
Difensore
In vigore dal 1 ott 1941
La nomina del difensore d'ufficio è ad esso comunicata verbalmente, quando è presente, e di ciò è fatta menzione nel processo verbale.
Quando il difensore non è presente, la nomina gli è comunicata mediante avviso notificato nei modi stabiliti dall'articolo 299 del codice penale militare di pace.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-21