Titolo IICapo I

Art. 24

Onorari ai periti

In vigore dal 1 ott 1941
La liquidazione dell'onorario ai periti è fatta dal giudice o dal pubblico ministero, che ha proceduto alla nomina. Se la perizia è stata disposta nel dibattimento, la liquidazione è fatta con ordinanza del presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero. Contro il provvedimento di liquidazione non è ammessa impugnazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-24

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