Titolo II›Capo I
Art. 24
Onorari ai periti
In vigore dal 1 ott 1941
La liquidazione dell'onorario ai periti è fatta dal giudice o dal pubblico ministero, che ha proceduto alla nomina.
Se la perizia è stata disposta nel dibattimento, la liquidazione è fatta con ordinanza del presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero.
Contro il provvedimento di liquidazione non è ammessa impugnazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-24