Titolo IICapo I

Art. 29

Schedario centrale dei procedimenti per diserzione

In vigore dal 1 ott 1941
È istituito presso la procura generale militare del Re Imperatore uno schedario centrale, a cui deve essere data immediata notizia, a cura del procuratore militare del Re Imperatore, di ogni procedimento penale iniziatosi per diserzione, e a cui deve essere richiesto, per ogni imputato di diserzione, il certificato degli eventuali procedimenti pendenti per lo stesso reato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-29

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