Titolo II›Capo I
Art. 27
Revoca delle sanzioni disciplinari
In vigore dal 1 ott 1941
La revoca delle sanzioni disciplinari, quando è ammessa, è richiesta al giudice che le ha inflitte, il quale provvede con ordinanza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e, quando lo si ritenga necessario, l'interessato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-27