Titolo II›Capo I
Art. 22
Procedimenti contro ufficiali, sottufficiali e impiegati dello Stato o di altri enti pubblici
In vigore dal 1 ott 1941
Quando si procede contro ufficiali, o sottufficiali di carriera, delle forze armate dello Stato o contro impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, il pubblico ministero deve informare il procuratore generale militare del Re Imperatore e l'Autorità da cui l'imputato dipende.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-22