Capo CAPO

Art. 47

Incapacità giuridiche derivanti da sentenza di proscioglimento

In vigore dal 1 ott 1941
Se le leggi, i decreti o le convenzioni internazionali fanno derivare una incapacità giuridica da sentenza di proscioglimento di un giudice militare, tale effetto si intende limitato alla sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-47

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