Capo CAPO
Art. 47
Incapacità giuridiche derivanti da sentenza di proscioglimento
In vigore dal 1 ott 1941
Se le leggi, i decreti o le convenzioni internazionali fanno derivare una incapacità giuridica da sentenza di proscioglimento di un giudice militare, tale effetto si intende limitato alla sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.
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