Capo CAPO

Art. 45

Formule di proscioglimento

In vigore dal 1 ott 1941
Relativamente alle formule di proscioglimento delle sentenze o delle ordinanze o dei decreti pronunciati nell'istruzione o nel giudizio da organi della giurisdizione militare à termini delle leggi processuali abrogate, o che siano menzionate nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali, la, corrispondenza con le formule adottate dai nuovi codici penali militari si determina nel modo seguente: 1° alla dichiarazione di non farsi luogo a procedimento perché la esistenza del fatto imputato è esclusa, e alla dichiarazione di assoluzione perché l'accusato non è l'autore del fatto imputato o non vi ha preso alcuna parte, corrisponde nella istruzione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione « perché il fatto non sussiste » o « perché l'imputato non lo ha commesso »; 2° alla dichiarazione di non esservi luogo a procedimento perché il fatto non costituisce reato, e alla dichiarazione di non farsi luogo a procedimento perché il fatto di cui l'imputato è dichiarato autore o complice non costituisce reato, corrisponde nella istruzione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione « perché il fatto non costituisce reato »; 3° alla dichiarazione di non farsi luogo a procedere, o di non esservi luogo a procedimento perché l'azione penale è prescritta o in altro modo estinta, corrisponde nella istruzione e nel giudizio la dichiarazione di non doversi procedere « perché il reato è estinto »; 4° alla dichiarazione di non esservi luogo a procedimento perché non risultano indizi sufficienti di reità a carico dell'imputato, e alla dichiarazione di assoluzione perché la reità dell'accusato non è provata, corrisponde nella istruzione la dichiarazione di non doversi procedere « per insufficienza di prove » e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione « per insufficienza di prove ».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-45

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