Capo CAPO

Art. 43

Istituiti processuali

In vigore dal 1 ott 1941
Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni relativi alla procedura penale militare, il richiamo s'intende fatto agli istituti o alle disposizioni dei nuovi codici penali militari. Gli istituti aboliti o modificati dai codici penali militari si intendono aboliti o modificati anche per le leggi o i decreti che li richiamano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-43

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