Art. 28 · Procedimenti per diserzione
Titolo IICapo I

Art. 28

28 / 58

Procedimenti per diserzione

In vigore dal 1 ott 1941
Il pubblico ministero o il giudice istruttore, nel procedere all'interrogatorio dell'imputato in un procedimento per diserzione, di cui debba essere ordinata la sospensione à sensi dell'articolo 243 del codice penale militare di guerra, rivolge all'imputato un severo ammonimento sulle sanzioni penali in cui potrebbe incorrere in caso di diserzione reiterata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023#art-28