Capo I

Art. 7

In vigore dal 25 gen 1942
Alle lavorazioni che saranno indicate nei programmi di cui al precedente articolo, altre se ne potranno aggiungere, qualora se ne avverta la necessità, come potranno essere soppresse quelle che non si dimostrassero più opportune. Il relativo provvedimento viene disposto con decreto Ministeriale su proposta del Consiglio di amministrazione della scuola. L'istituzione di nuove lavorazioni, come l'istituzione dei corsi per maestranze e degli altri corsi speciali, prevista nei numeri 7 e 8 dell', nonché dei corsi preparatori, prevista dall' del presente decreto, quando importi aumento nel contributo statale corrisposto alle scuole e agli istituti aventi gestione autonoma, o richieda maggiore assegnazione di fondi al bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, avverrà di concerto col Ministero delle finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-7

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