Capo I

Art. 8

In vigore dal 25 gen 1942
L'insegnamento tecnico e pratico nelle scuole miste, qualora il numero delle alunne sia superiore a cinque, potrà essere opportunamente differenziato in rapporto alla scolaresca, nei modi che verranno stabiliti col decreto Ministeriale di approvazione dei programmi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-8

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