Capo II
Art. 9
In vigore dal 25 gen 1942
Gli istituti professionali per ciechi sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa per tutte le scuole e corsi che di essi fanno parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-9