Capo III

Art. 14

In vigore dal 25 gen 1942
Il Consiglio di amministrazione delle scuole o istituti professionali per ciechi è formato da due rappresentatiti del Ministero dell'educazione nazionale e da un rappresentante per ciascuno degli enti e delle persone che contribuiscono nella misura di lire 10.000 annue o di lire 200.000 una volta tanto al mantenimento delle scuole o istituti. Qualora le scuole o istituti siano istituiti o funzionino presso altri enti morali, il Consiglio di amministrazione è formato dagli stessi membri del Consiglio degli enti, del quale dovranno far parte i rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale e degli enti contribuenti ai sensi del comma precedente. Il presidente è nominato dal Ministero per l'educazione nazionale su designazione di una terna di nomi, scelti dagli enti morali predetti fra gli stessi membri del Consiglio. Del Consiglio fa parte il preside o il direttore con voto deliberativo e funzioni di segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-14

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Art. 14 Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo