Capo IV

Art. 17

In vigore dal 25 gen 1942
La presidenza o la direzione degli istituti e delle scuole per ciechi potrà essere conferita nei modi indicati dal primo comma dell' della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, modificato con l' del R. decreto- legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, ferma restando, a tale fine, l'equipollenza dei titoli di studio prevista dai Regi decreti 26 settembre 1935-XIII, numeri 1834 e 1843. Nei modi stessi potranno essere conferiti anche i posti del personale tecnico (assistenti, capi officina, sottocapi officina, maestre di laboratorio, sottomaestre).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-17

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Art. 17 Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo