Capo IV
Art. 17
In vigore dal 25 gen 1942
La presidenza o la direzione degli istituti e delle scuole per ciechi potrà essere conferita nei modi indicati dal primo comma dell' della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, modificato con l' del R. decreto- legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, ferma restando, a tale fine, l'equipollenza dei titoli di studio prevista dai Regi decreti 26 settembre 1935-XIII, numeri 1834 e 1843.
Nei modi stessi potranno essere conferiti anche i posti del personale tecnico (assistenti, capi officina, sottocapi officina, maestre di laboratorio, sottomaestre).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-17