Capo IV

Art. 18

In vigore dal 25 gen 1942
Le cattedre per l'insegnamento delle materie di cultura generale verranno assegnate mediante pubblico concorso-esame di abilitazione, per titoli e per esame, riservato esclusivamente ai ciechi forniti del regolare titolo di studio. Qualora non si possano nel modo suddetto coprire le cattedre vacanti, il personale insegnante potrà essere assunto mediante concorso per titoli fra gli insegnanti di ruolo delle scuole Regie o pareggiate di corrispondente ordine e grado.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-18

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Art. 18 Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo